Art. 4.
(Elenchi degli esperti conciliatori).

      1. Il giudice può delegare l'esperimento del tentativo di conciliazione di cui al terzo comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo

 

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2 della presente legge, a tutti coloro che risultano iscritti negli appositi elenchi tenuti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
      2. Presso ogni sede territoriale dell'Ordine degli avvocati è istituito un elenco degli esperti conciliatori, al quale possono essere iscritti gli avvocati in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 4, comma 4, lettera b), del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222, e di specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto n. 222 del 2004.
      3. Per l'iscrizione negli elenchi sono altresì necessarie la stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale con massimale non inferiore a 250.000 euro per evento e la disponibilità di uno studio professionale nel circondario per il quale è fatta richiesta.
      4. L'elenco degli esperti conciliatori è revisionato periodicamente, una volta all'anno.
      5. È condizione di conservazione dell'iscrizione, oltre alla permanenza dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco, l'aver diretto almeno due procedure di conciliazione delegata nell'anno antecedente alla data della richiesta di documentazione ai fini della revisione dell'elenco curata dall'Ordine competente, ovvero l'attestazione di partecipazione ad almeno otto ore di attività formative, erogate anche a distanza.